La prevenzione incendi viene trattata nel D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, il nuovo regolamento individua le attività soggette alla disciplina della prevenzione incendi ed opera una sostanziale semplificazione relativamente agli adempimenti da parte dei soggetti interessati
In primo luogo, il nuovo regolamento attualizza l'elenco delle attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi e, introducendo il principio di proporzionalità, correla le stesse a tre categorie, A, B e C, individuate in ragione della gravità del rischio piuttosto che della dimensione o, comunque, del grado di complessità che contraddistingue l'attività stessa.
In secondo luogo, il provvedimento individua, per ciascuna categoria, procedimenti differenziati, più semplici rispetto agli attuali procedimenti, con riguardo alle attività ricondotte alle categorie A e B.
Il CPI prevede generalmente:
Il CPI deve essere rinnovato ogni 5 anni. Non sempre è semplice individuare se l'attività necessita o meno di questo certificato, è quindi doveroso affidarsi ad un tecnico per eseguire una valutazione di assoggettabilità.