L’art. 4 della Legge 300/70 (Statuto del Lavoratori) pone il DIVIETO dell’uso di impianti audiovisivi e di altri apparecchi che abbiano la finalità di controllo a distanza dell’attività lavorativa, ad eccezione dei casi giustificati da esigenze organizzative, produttive o di sicurezza.
Da settembre 2015 le finalità del controllo a distanza dell’attività lavorativa possono essere anche per “tutela e difesa del patrimonio aziendale”.
In questi casi è possibile installare gli impianti in oggetto richiedendo apposita Autorizzazione alla Direzione Provinciale del Lavoro.
La Direzione Provinciale del Lavoro, al fine del rilascio della propria autorizzazione, dovrà provvedere a svolgere un sopralluogo per verificare il corretto posizionamento delle telecamere e il rispetto degli obblighi previsiti.
Gli impianti di Videosorveglianza sono soggetti anche alle prescrizioni impartite dal Garante per la Protezione dei Dati Personali in ambito Privacy (Provvedimento in materia di Videosorveglianza dell’8 aprile 2010).
Tale norma impone alle aziende una serie di adempimenti, quali:
In caso di sistemi collegati alle forze di Polizia, occorre uno specifico cartello informativo.
Le immagini dovranno essere conservate per un periodo di tempo limitato, e che rimane comunque inammissibile l’installazione di impianti di videosorveglianza in luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori o non destinati all’attività lavorativa (es. bagni, spogliatoi, docce, armadietti e luoghi ricreativi).
Nella pratica si tratterà di verificare se l’installazione delle telecamere sia compatibile con i principi di liceità, di necessità, di proporzionalità e di finalità sanciti dal Codice della Privacy e per ciò che riguarda, in particolare, la liceità del trattamento, se esso sia compatibile con il divieto sancito dallo Statuto dei lavoratori.
Per “essere in regola” si dovrà quindi: