VERIFICA IMPIANTO MESSA A TERRA AI SENSI DEL D.P.R. 462/01
ECO-AMBIENTE SERVICE SRL comunica con la presente che è stato convertito in legge il Decreto 30 dicembre 2019 n. 162 il quale all'art. 36 integra il D.P.R. 22 Ottobre 2001 n. 462.
Con tale provvedimento vengono introdotti alcuni cambiamenti sostanziali sia per i Datori di Lavoro che per gli Organismi Abilitati.
Novità più significative:
Art. 7-bis (Banca dati informatizzata, comunicazione all'INAIL e tariffe).
1. Adozione di una banca dati nazionale, informatizzata, delle verifiche. Tramite l'accesso alla banca dati informatizzata INAIL controlla le aziende dove è presente almeno un dipendente se hanno provveduto ad effettuare la denuncia dell'impianto e relative verifiche.
2. Il Datore di Lavoro deve comunicare tempestivamente all'INAIL, per via informatica, il nominativo dell'Organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche.
3. L'Organismo incaricato della verifica dal Datore di Lavoro deve corrispondere all'INAIL una quota pari al 5% della tariffa applicata per la verifica, stabilita dal Decreto.
4. Le tariffe per le verifiche, applicate dall'Organismo incaricato, sono determinate con decreto dirigenziale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero della Salute e del Ministero dello Sviluppo economico (con relativi aggiornamenti ISTAT).
TUTTE LE AZIENDE CON ALMENO UN DIPENDENTE DEVONO EFFETTUARE DENUNCIA e VERIFICHE.
Il Responsabile è il Datore di Lavoro e non il proprietario dell'edificio.