R.E.N.T.R.I. – Registro Elettronico Nazionale Tracciabilità Rifiuti
NORME DI RIFERIMENTO
- Decreto-Legge 14 dicembre 2018, n. 135
- Decreto Legislativo 152/2006, art. 188-bis
- Decreto Ministeriale 59/2023
- Decreto Direttoriale 97/2023 – Scadenze
- Decreto Direttoriale 143/2023 – Modalità operative
- Decreto Direttoriale 251/2023 – Istruzioni di compilazione FIR e Registri
D.M. ATTUATIVO
Dopo la definizione del primo schema di D.M. il MITE ha avviato una consultazione con le associazioni imprenditoriali.
Le associazioni hanno sottoscritto un manifesto con il quale hanno espresso forti perplessità sul primo schema di D.M. di definizione dell’operatività del RENTRI:
- Mancano le necessarie verifiche di fattibilità del sistema di tracciabilità:
- Il sistema manca della necessaria semplicità e immediatezza;
- Il D.M. così come oggi è strutturato ricalca un sistema molto simili a quello, già fallimentare, del SISTRI.
Hanno proposto di escludere:
- L’invio dei dati del formulario prima dell’avvio della movimentazione;
- La geolocalizzazione dei mezzi e la relativa conservazione dei percorsi per 3 anni
- La previsione di tecnologie digitali per l’accesso al sistema e per la firma degli adempimenti che non siano in grado di consentire l’utilizzo di identità aziendali in alternativa a quelle personali dei singoli operatori
- I nuovi format di registri e formulari che, rappresentando una innovazione significativa che dovrà essere gestita dalle imprese, necessiteranno di tempi di entrata in vigore distinti da quelli del RENTRI.
Nella seconda formulazione del decreto sono state accolte le seguenti richieste:
- L’invio dei dati del formulario prima dell’avvio della movimentazione non è più previsto;
- I nuovi format di registri e formulari entreranno in vigore non dalla data di entrata in vigore del D.M. ma dall’avvio dell’operatività del nuovo sistema.
Non è stata accolta la richiesta di evitare la trasmissione e/o conservazione triennale dei percorsi seguiti dai veicoli che trasportano rifiuti pericolosi.
PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO
“La documentazione presentata a corredo del testo, non offre, come sarebbe stato invece auspicabile e opportuno, una ricostruzione diacronica adeguata delle dinamiche normative e amministrative (notoriamente complesse) che, da un lato, hanno impedito la realizzazione del sistema precedentemente previsto e, dall’altro, hanno orientato e determinato, di riflesso e di conseguenza, le scelte riformatrici e la costruzione del nuovo sistema, come prefigurato nello schema di regolamento in esame”
“Non sono tuttavia forniti elementi conoscitivi più specifici […] sull’effettiva idoneità di questa infrastruttura digitale a supportare adeguatamente i nuovi carichi di dati e di elaborazioni, né sulle risorse che sono impiegate o che dovranno essere impiegate per l’implementazione, per il suo eventuale potenziamento, per la sua effettiva messa a regime”
“Informazioni e dati che appaiono vieppiù indispensabili, ove si consideri la massa di soggetti coinvolti nel sistema (si stima in circa 1.200.000 il numero totale dei soggetti coinvolti, comprendente anche i trasportatori di rifiuti conto terzi, le imprese e gli enti che effettuano trattamento dei rifiuti conto terzi e gli intermediari)”
MODIFICHE ALL’ARTICOLO 188-BIS DEL D.LGS. 152/2006
Comma 1 - Il sistema di tracciabilità dei rifiuti si compone delle procedure e degli strumenti di tracciabilità dei rifiuti integrati nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti istituito ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e gestito con il supporto tecnico operativo dell’Albo nazionale dei gestori di cui all’articolo 212. Il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti è gestito direttamente dal Ministero della transizione ecologica, con supporto tecnico operativo dell’Albo nazionale dei gestori di cui all’articolo 212.
[…] gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario identificativo di trasporto dei rifiuti, di cui agli articolo 190 e 193, sono effettuati secondo le modalità dettate con uno o più decreti del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, adottati […], sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con il decreto di cui al terzo periodo, sono determinati gli importi dovuti a titolo di diritti di segreteria e di contributo, da aggiornare ogni tre anni, nonché le modalità di versamento.
SISTEMA DI TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI
Comma 4- I decreti disciplinano anche l’organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità di cui al presente articolo, consentendo il colloquio con i sistemi gestionali degli utenti, pubblici e privati, attraverso apposite interfacce, favorendo la semplificazione amministrativa, garantendo un perìodo preliminare di sperimentazione e la sostenibilità dei costi a carico degli aderenti al sistema, disponendo in particolare:
- I modelli ed i formati relativi al registro di carico e scarico dei rifiuti e d al formulario di identificazione con l’indicazione delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta in formato digitale degli stessi;
- Le modalità di iscrizione al Registro elettronico nazionale da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendono volontariamente aderirvi ai sensi del comma 3, dell’articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 comma 3 bis, con la previsione di criteri di gradualità per la progressiva
partecipazioneiscrizione degli operatori; - Il funzionamento del Registro elettronico nazionale, ivi incluse le modalità di trasmissione dei dati relativi ai documenti di cui alla lettera a),
nonché i daticomprensivi dei dati di cui all’articolo 193, comma 1, lettera d), relativi ai percorsi dei mezzi di trasporto.
6-bis – L’iscrizione al Registro elettronico nazionale comporta il versamento di un diritto di segreteria e di un contributo annuale, al fine di assicurare l’integrale copertura dei costi di funzionamento del sistema. Sono determinati gli importi dovuti a titolo di diritti di segreteria e di contributo, da aggiornare ogni tre anni, nonché le modalità di versamento.
Comma 7- Fino all’entrata in vigore del decreto dei modelli contenuti nel decreto previsto al comma 1 continuano ad applicarsi i decreti del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 145 e 1° aprile 1998, n. 148, recanti i modelli di registro di carico e scarico e di formulario di identificazione del rifiuto.
I FIR e i registri di carico e scarico attualmente in uso si utilizzeranno fino alla data di entrata in vigore dei nuovi modelli (digitali e cartacei) e non fino alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale che disciplina l’impiego del RENTRI (D.M. 59/2023).
SOGGETTI OBBLIGATI
- Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti (sia di rifiuti urbani sia di rifiuti speciali, sia di rifiuti pericolosi sia di non pericolosi),
- I produttori di rifiuti pericolosi (l’obbligo non è limitato, come nel caso di registri e MUD, a “le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi”, pertanto tra i soggetti obbligati sono compresi tutti i professionisti che producono rifiuti speciali pericolosi), non è prevista alcuna delle esclusioni per imprenditori agricoli, liberi professionisti, barbieri, parrucchieri, estetiste, … oggi vigenti in elazione agli obblighi di tenuta del registro di CS e di compilazione del MUD
- Gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che
- Operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi
- I consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché,
- Con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3.
Sono esonerati da tale obbligo, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.
ARTICOLO 13 - TEMPISTICHE DI ISCRIZIONE
Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l’iscrizione al RENTRI è effettuata con le seguenti tempistiche:
- A decorrere da 18 mesi (Dicembre 2024) ed entro i 60 giorni successivi, per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali;
- A decorrere da 24 mesi (Giugno 2025) ed entro i 60 giorni successivi, per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti;
- A decorrere da 30 mesi (Dicembre 2025) ed entro i 60 giorni successivi, per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati
ONERI
Per l’adesione al RENTRI è previsto un diritto di segreteria fisso di 10,00 euro, disciplinato dall’art. 14 e dall’allegato II.
Il contributo annuale varierà come segue:
- Scaglione 1, € 100,00 per il primo anno ed € 60,00 dal secondo anno
- Scaglione 2, € 50,00 per il primo anno ed € 30,00 dal secondo anno
- Scaglione 3, € 15,00 per il primo anno ed € 10,00 dal secondo anno
Il versamento viene effettuato per ogni unità locale.
ART 258 - SISTEMA SANZIONATORIO
Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l’obbligo di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, la mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all’articolo 188-bis, nelle tempistiche e con le modalità definite nel decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 € a 2.000 €, per i rifiuti non pericolosi, e da 1.000 €a 3.000 € per i rifiuti pericolosi.
La mancata o incompleta trasmissione dai dati informativi con le tempistiche e le modalità ivi definite comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 € a 2.000€ per i rifiuti non pericoli e da 1.000 € a 3.000 e per i rifiuti pericolosi.