Obbligatorietà del Preposto
Modifiche al Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro, D.Lgs. 81/2008
Il Preposto alla Sicurezza
Nella gestione della salute e sicurezza sul lavoro, la figura del preposto alla sicurezza ha da tempo un ruolo cruciale.
Il Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro, D.Lgs. 81/2008, all’art. 2, lettera e) definisce il preposto: “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali, adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.
Tipicamente, il preposto coincide con il caporeparto, capocantiere, capofficina, capoturno, caposquadra, responsabile di linea, responsabile di magazzino, responsabile punto vendita, ecc.
Una delle modifiche apportate dalla Legge 215/2021 al Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro, riguarda l’obbligo a carico del datore di lavoro e del dirigente di individuare il preposto (o i preposti), introdotto:
- Art. 18. D.Lgs. 81/2008, Obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente:
- Il datore di lavoro, …, e i dirigenti, …, devono: … b-bis) individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro posso stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività.
- Art. 26, D.Lgs. 81/2008, Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione:
- 8-bis) Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.
L’obbligo di formale nomina del preposto e di comunicazione ai committenti del nominativo del preposto, sono adempimenti penalmente presidiati; in difetto, il Datore di Lavoro e il Dirigente sono sanzionati con contravvenzione (arresto o ammenda).
Si ritiene utile evidenziare che la Legge 215 è in vigore dal 21/12/2021.
I nuovi obblighi di formale individuazione del preposto e di comunicazione del suo nominativo in caso di lavori in appalto, d’opera o somministrazione, sono chiara espressione della volontà del legislatore di indirizzare i Datori di Lavoro e Dirigenti verso una compiuta definizione dei ruoli per la corretta gestione della sicurezza lavoro.
Altr4ettanto chiaramente, rappresentano anche la volontà di superare, per imposizione, la diffusa e pericolosa prassi del cosiddetto preposto di fatto, privo di specifica formazione e consapevolezza del ruolo, ignaro delle sue responsabilità, fino al momento della sua imputazione.
Le modifiche apportate dalla Legge 215/2021 al Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro, riguardano anche gli obblighi a carico del preposto. Il nuovo Art. 19- Obblighi del preposto riporta:
- I preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
- A) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alla disposizione e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti.
- F-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro e al Dirigente le non conformità rilevate.
Dalle intervenute e già in vigore modifiche normative, deriva non soltanto l’obbligatorietà di nomina del preposto (o preposti), ma anche, a corredo della stessa, l’obbligatorietà di una precisa procedura e istruzioni di lavoro sulle quali il preposto sarà chiamato a vigilare.
Lo studio ECO-AMBIENTE SERVICE SRL rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.